18 aprile 2024

Motivazione “per relationem”: sufficiente citare le fatture

Per soddisfare l’obbligo di motivazione dell'atto impositivo non è sempre necessario allagare i documenti in esso richiamati

Fiscal Sentenze n. 15 - 2024

Autore: Paola Mauro
Stando a una recente pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione, non può considerarsi nullo l'avviso di accertamento la cui motivazione faccia riferimento a un altro atto non allegato, ma già conosciuto o, comunque, agevolmente conoscibile dal contribuente.

Indice argomenti

  • Motivazione “per relationem” dell’avviso di accertamento
  • Inquadramento normativo
  • Il caso
  • Sulla chiarezza e motivazione degli atti
  • Sulla prova della falsità delle fatture
  • Rinvio della causa alla C.G.T. di 2° grado per nuovo esame
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  • Motivazione per relationem. Sufficiente citare le fatture (PDF) (309 kB)
Motivazione per relationem. Sufficiente citare le fatture
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