La circolare n. 35 del 14 settembre 2020, in linea con le nuove disposizioni introdotte dal d.l. 104/2020, nell’individuare specificamente i beneficiari delle stesse, chiarisce che è possibile aderire a due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I beneficiari possono versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzare il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.
Possono, altresì, versare il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione mediante rateizzazione e fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e rateizzare anche il restante 50 per cento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.
Gli interessati devono comunicare all’Inail attraverso l’apposito servizio online di aver effettuato la sospensione dei versamenti e, per chi avesse già presentato la comunicazione di sospensione, a breve, è possibile modificare, sempre attraverso il servizio online, la modalità di pagamento precedentemente prescelta.
Inoltre, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 novembre 2020.
Sono, infine, sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Per maggiori informazioni consultare la circolare.
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