È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti che aderiscono ai nuovi regimi One Stop Shop (regime OSS non-UE e regime OSS UE) e Import One Stop Shop (IOSS), introdotti dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995, recepite nell’ordinamento interno dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83.
Le direttive citate prevedono che i regimi speciali MOSS (regime MOSS non-UE e regime MOSS UE), ai quali possono aderire i soggetti che rendono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori che non sono soggetti passivi IVA, siano sostituiti dai regimi speciali OSS e che sia introdotto il regime speciale IOSS.
Per effetto di tali disposizioni, anche i soggetti passivi che prestano servizi B2C diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici (TTE), che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni verso non soggetti passivi IVA e effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi possono identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l’IVA in detto Stato membro di identificazione utilizzando i nuovi regimi speciali.
Pertanto, si è reso necessario estendere ai soggetti che aderiscono a tali regimi speciali OSS e IOSS le disposizioni già previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 2015 per la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti che aderivano al regime MOSS per i servizi TTE.
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