Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito alla piena operatività dei Fondi di solidarietà, il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali è pienamente operativo dal 7 agosto 2020.
La circolare INPS 17 giugno 2021, n. 86 ha illustrato l’ambito di applicazione del D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 istitutivo del Fondo e ha fornito le istruzioni operative in ordine all’obbligo contributivo e alla disciplina dell’assegno straordinario.
Con il messaggio 7 ottobre 2021, n. 3390 l’Istituto illustra le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario. La domanda deve avvenire esclusivamente online attraverso il sito INPS, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il mancato rispetto dei predetti termini non determina la perdita del diritto alla prestazione ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
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