Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 25 del 5 novembre 2015, ha fornito utili spunti interpretativi in merito all’applicazione dell’esonero contributivo triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014) nelle ipotesi di operazioni societarie (art. 2112 c.c.). Sul punto, è stato specificato che la fusione per incorporazione non pregiudica lo sgravio contributivo triennale. Infatti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Quindi, il cessionario incorporante ha il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi.
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Sgravio triennale e operazioni societarie (170 kB)
Sgravio triennale e operazioni societarie - Lavoro e Previdenza n. 206 - 2015
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