Le norme introdotte dal nuovo “codice dei contratti” (D.Lgs. n. 81/2015) in merito alla disciplina dei co.co.co. e co.co.pro. impongono in capo al committente una serie di valutazioni e decisioni di estrema importanza, al fine di valutare le opzioni più convenienti alla situazione in cui versa. Innanzitutto, occorre ricordare che l’art. 52 del decreto in trattazione prevede il superamento del contratto a progetto, e quindi di tutte le disposizioni cui agli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, a decorrere dal 25 giugno 2015. Restano salvi, invece, i co.co.pro. instaurati prima di tale data fino alla loro naturale scadenza. Pertanto, a partire dalla suddetta data i nuovi rapporti in questione non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. (quindi senza progetto e senza necessità di un termine finale).
Alla luce delle suddette novità, si illustrano le scelte più consone che il committente può intraprendere per evitare di incorrere in illeciti amministrativi che, in alcuni casi, possono essere anche penali.
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Co.co.co. e co.co.pro. Gestione rapporti ante e post. 31.12 (288 kB)
Co.co.co. e co.co.pro. Gestione rapporti ante e post. 31.12 - Lavoro e Previdenza n. 222 - 2015
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