L’INPS, con la Circolare n. 194 del 27 novembre 2015, ha fornito importanti istruzioni operative in merito al nuovo ammortizzatore sociale (NASpI) – entrato in vigore dal 1° maggio 2015 - – alla luce del nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) e delle disposizioni riguardanti le politiche attive (D.Lgs. n. 150/2015). La prima importante conseguenza derivante dal coordinamento delle suddette norme con il decreto legislativo che disciplina la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), riguarda la durata massima concessa fino ad un massimo di 24 mesi (anziché 78 settimane come precedentemente previsto), a decorrere dal 1° gennaio 2017. Inoltre, nell’ambito di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, all’art. 21 del recente D.Lgs. n. 150/2015 (facente parte dei otto decreti delega del Jobs Act) è previsto che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016) ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.
Alla luce del suddetto disposto normativo è possibile affermare che, ad oggi, esistono due diverse modalità di presentazione della DID, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.
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NASpI. Nuovi chiarimenti dall'INPS (268 kB)
NASpI. Nuovi chiarimenti dall'INPS - Lavoro e Previdenza n. 226 - 2015
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