L’accertamento fiscale a carico del professionista deve essere annullato quando appaia plausibile la gratuità delle prestazioni non fatturate poiché svolte in favore di parenti e amici oppure allo scopo di ampliare la clientela.
È quanto emerge da due recenti sentenze che andremo ad analizzare.
Partiamo dalla sentenza n. 21972/2015 della Corte di Cassazione, con cui la Sezione Tributaria ha deciso, in senso sfavorevole al Fisco, il caso di un consulente fiscale raggiunto da un avviso di accertamento per maggiori imposte (IVA, IRPEF e IRAP) fondato sui compensi non fatturati e non registrati in relazione a una settantina di clienti.
Nel giudizio di legittimità l’annullamento della ripresa fiscale pronunciato dalla CTR della Campania ha trovato definitiva conferma perché, secondo gli ermellini, la decisione impugnata ha ritenuto, con “motivazione congrua e non contraddittoria, plausibile, a fronte delle mere supposizioni dell'Ufficio erariale, la gratuità dell'opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi clienti, nonché del fatto che il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza (e non è contestato che dette società fossero clienti del professionista e che le stesse non rientrassero nell'elenco, individuato dai verificatori, dei soggetti non paganti) e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l'attività svolta in loro favore riguardava soltanto l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata all'incremento della clientela, cosicché la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l'assunto del contribuente circa la sua gratuità”.
L’altra sentenza che merita di essere segnalata è la n. 365/04/13 della CTP di Cosenza, che ha accolto il ricorso di un Notaio anch’egli divenuto destinatario di un accertamento per maggiori imposte in ragione di un’incongruenza tra i compensi fatturati e gli atti stipulati nell’anno.
Nel caso del Notaio i giudici hanno annullato il recupero a tassazione dando peso alla circostanza che il contribuente aveva redatto 27 atti a titolo gratuito su 2005 fatture.
Secondo i giudici cosentini, la presunzione per cui i professionisti non sono soliti prestare la proprio opera a titolo gratuito, “è compatibile con la possibilità che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitamente”. Tale conclusione è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inderogabilità delle tariffe professionali non implica l'invalidità della rinuncia al compenso, quale che ne sia la ragione, costituendo la retribuzione un diritto patrimoniale disponibile (cfr., sul punto, Cass., Sez. Lav. n. 20269/2010; nonché, in tema di attività professionale del notaio, Cass., Sez. 3^, n. 14227/2004).
E allora per la CTP è del tutto plausibile che in relazione a 27 atti su 2005 il contribuente abbia prestato la propria opera senza percepire alcun compenso per ragioni di amicizia, parentela ovvero convenienza. Nel caso di specie, inoltre, le prestazioni asseritamente gratuite hanno inciso in misura alquanto limitata sull'attività professionale complessivamente espletata dal professionista nel corso dell’anno oggetto di controllo, costituendo l’1,3 % del totale.
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