La possibilità di estromettere l’immobile strumentale dalla sfera imprenditoriale è espressamente prevista dal legislatore nella Legge di Stabilità 2016. È dell’inizio del mese di giugno 2016, la Circolare n. 26/E/2016 con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti riguardo il corretto comportamento da seguire ai fini del compimento dell’operazione. L’estromissione era da esercitarsi, mediante comportamento concludente, entro lo scorso 31 maggio 2016, con effetto retroattivo dal 1° gennaio e comporta il versamento di un’imposta sostituiva dell’8% da calcolarsi sulla plusvalenza generatasi dalla differenza tra Valore normale e Valore fiscale dell’immobile oggetto dell’estromissione. Il versamento è da eseguirsi in due rate di cui la prima entro il 30/11/2016 e la seconda entro il 16/06/2017. La procedura di estromissione si intende perfezionata con la compilazione del relativo quadro (presumibilmente RQ) del Modello Unico/2017. Ai fini IVA, l’estromissione è considerata una cessione di beni e quindi soggiace alle regole IVA ordinarie. È ammessa anche per gli immobili strumentali che, alla data di esercizio dell’opzione risultavano locati. Tuttavia, in tal caso può presentarsi la necessità di emettere una nota di credito nei confronti del conduttore oltre a dovere riliquidare l’imposta di registro. Nel Modello Unico/2017 occorre altresì prestare attenzione alla corretta compilazione del quadro RB.
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Estromissione bene strumentale (281 kB)
Estromissione bene strumentale - Fiscal Approfondimento n. 23 - 2016
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