Con specifico riferimento ai contratti di leasing, è necessario ricordare che:
- anche per i beni acquisiti in leasing è possibile beneficiare del maxi-ammortamento;
- i canoni di leasing sono deducibili solo se si riferiscono a beni ammortizzabili. I canoni di leasing dei terreni, ad esempio, non sono pertanto ammortizzabili, e anche i contratti di leasing relativi agli immobili sono deducibili solo per la quota non imputabile al valore dell’area;
- i canoni di leasing sono deducibili in un periodo non inferiore alla durata minima fiscale. Dal 29.04.2012, tuttavia, se il canone di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale si determina solo un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali;
- è sempre necessario calcolare la quota di interessi implicita nei canoni di leasing, la quale, oltre ad essere indeducibile ai fini Irap, è soggetta al c.d. “Test del ROL”.
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Controllo Unico 2016. Leasing (183 kB)
Controllo Unico 2016. Leasing - Speciale dichiarazioni n. 91 - 2016
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