Il Decreto Legislativo 50/2017, articolo 3, ha rivisto al ribasso l’ammontare del credito che non necessita di visto di conformità per poter essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24, abbassandolo da 15mila a 5mila euro. Quanto sopra con riferimento ai crediti IVA (annuali), alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle imposte sostitutive sul reddito, all’IRAP ed alle ritenute alla fonte.
Con la Risoluzione 57/E del 4 maggio l’Agenzia è intervenuta a chiarire i primi dubbi, specificando che le norme non possono che sortire i loro effetti per il futuro, e pertanto “salvando” tutti quei crediti maggiori di 5mila euro (ed entro la soglia previgente di 15mila euro), risultanti da dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore del D.L. 50, ovvero il 24 aprile 2017. La medesima Risoluzione ha altresì chiarito quale sia il corretto comportamento da tenersi successivamente a tale data, per quei crediti scaturenti da dichiarazioni che avrebbero avuto scadenza naturale precedente, ma sono presentate tardivamente (entro i 90 giorni), oppure da dichiarazioni integrative.
In tali casi, per poter compensare più di 5mila euro, la dichiarazione tardiva, o la dichiarazione integrativa, deve essere corredata dal visto di conformità apposto da un professionista regolarmente iscritto nello specifico “Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità” (oppure, per i soli soggetti di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile).
E’ dunque emersa la necessità di rivedere ed adeguare le polizze assicurative che, obbligatoriamente, il professionista deve stipulare per poter legittimamente rilasciare visto di conformità (con probabile aumento del premio).
Nuovi interrogativi sono sorti immaginando di dover presentare una dichiarazione tardiva, oppure integrativa, dalla quale emergano crediti di importo ‘sovra soglia’ che si intenda portare in compensazione, senza aver ancora provveduto ad adeguare la copertura assicurativa.
Esiste un precedente: con il Decreto Legislativo 175/2014 era stato elevato l’importo minimo del massimale assicurativo, stabilito in misura non inferiore ai 3 milioni di euro (ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del suddetto D.Lgs. 175/2014). In tale circostanza l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 7 del 2015, aveva stabilito che l’adeguamento del massimale doveva avvenire prima dell’apposizione del visto, anche se la polizza non era scaduta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014. Tuttavia, in un secondo momento, la Direzione Regionale delle Entrate aveva chiarito che il massimale poteva essere validamente adeguato anche dopo l’apposizione del visto, purché l’adeguamento avesse efficacia retroattiva.
Per analogia con il precedente occorso nel 2014, si ritiene che sia possibile apporre il visto di conformità anche prima di adeguare i valori della polizza, ma affinché il visto e la copertura assicurativa siano valide è fondamentale che il successivo adeguamento abbia valore retroattivo.
In conclusione ciò che rileva è che la copertura assicurativa risulti valida alle condizioni esistenti al momento dell’apposizione del visto e, pertanto, se le condizioni vengono adeguate in un secondo momento è indispensabile che la loro decorrenza sia retroattiva, sino a “coprire” la data del visto.
E’ fondamentale inoltre non dimenticare di comunicare entro trenta giorni l’avvenuta modifica della tutela assicurativa alla competente Direzione Regionale delle Entrate, obbligo previsto dall’articolo 21 comma 3 del DM 164/99 e condizione indispensabile per mantenere l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità.
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