Nella Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) sono stati previsti i cosiddetti PIR, ossia i “Piani Individuali di Risparmio”. Si tratta di fondi, amministrati da intermediari abilitati o imprese d’assicurazione, in cui almeno il 70% delle somme e dei valori devono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quelle immobiliari residenti nel territorio dello Stato; di detta predetta quota il 30% deve essere investito in strumenti di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB. La persona fisica che sottoscriva questi fondi e li detenga per un minimo di 5 anni può godere dell’esenzione dei redditi da capitale e di quelli diversi di natura finanziaria, nonché della non assoggettabilità all’imposta sulle successioni dei traferimenti dei fondi per causa di morte. Le difficoltà interpretative che la normativa pone non sono di poco momento e, inoltre, non possono essere sottaciute quelle sistematiche, soprattutto in merito alla detrazione, di nuova introduzione, prevista nella medesima Legge di Bilancio, in ordine agli investimenti nelle PMI innovative.
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PIR tra esenzioni e detrazioni (248 kB)
PIR tra esenzioni e detrazioni - Fiscal Approfondimento n. 32 - 2017
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