Premessa – L’INPS, con la circolare n. 169 di ieri, ha fornito le tempistiche e le modalità operative in merito al diritto della madre lavoratrice di richiedere la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per il biennio 2014-2015. Per accedere al bonus bebè, l’interessata dovrà presentare relativa domanda all’INPS, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), indicando: a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore; il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Quadro normativo – Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. A tal proposito, si rammenta che il recente decreto del 28 ottobre 2014 (MLPS-MEF e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione), ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.
Ambito di applicazione – Possono accedere ai suddetti incentivi: le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata INPS. A tal proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata). La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Restano invece esclusi: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.
Importo e durata del contributo - L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euro mensili. Per quanto concerne invece il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, esso verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Si precisa, inoltre, che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Ritiro voucher - I voucher per i servizi di baby-sitting sono unicamente quelli cartacei e possono essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza. I voucher possono essere ritirati, entro 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accompagnamento della domanda tramite i canali telematici, in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting la madre è tenuta a effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
• contact center INPS/INAIL: contattando da telefono fisso il numero gratuito 803.164, oppure da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
• fax al numero gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
• online sul sito www.inail.it, nella sezione “Punto cliente”;
• la sede INPS.
Rinuncia del beneficio - Nel caso in cui la madre lavoratrice intenda rinunciare al beneficio, potrà farlo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS. Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i buoni lavoro non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. A tal proposito, si precisa che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro ovvero a multipli di 600 euro.