29 marzo 2012

Dichiarazione congiunta dei coniugi

Giustizia & Sentenze N. 14-2012

Quando i coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentano su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi, a norma della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, i relativi accertamenti in rettifica, aventi a oggetto perciò i redditi di ciascuno di essi, sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, cui è notificata la cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli; "per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito". All'esito dei detti accertamenti in rettifica, i coniugi sono responsabili in solido. Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3526, pubblicata il 7 marzo 2012. In applicazione del suddetto principio di diritto, una donna è stata riconosciuta debitrice della maggiore Irpef che il Fisco ha accertato induttivamente a carico del marito imprenditore.
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