Ai fini del pagamento dell'imposta di registro, nell'ambito di una controversia immobiliare, deve essere considerato l'importo previsto dalla sentenza costitutiva del diritto di proprietà. Lo stabilisce la Sezione tributaria della Corte di Cassazione (Sentenza 10 maggio 2011 n. 10297) precisando che l’imposta di registro è una imposta “d'atto”, per la quale fa sempre ed esclusivamente fede l'atto da registrare che, nel caso in esame, è una sentenza. Secondo i Giudici, dunque, nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si era formato il giudicato. Per tali ragioni, stabilisce la Cassazione, “va confermata la legittimità, quale base imponibile ai fini dell’imposta di registro, del riferimento al valore della sentenza ex articolo 2932 del codice civile, costitutiva del trasferimento di proprietà”. Cassazione, sentenza n. 10297 del 10 maggio 2011
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Imposta di registro (95 kB)
Imposta di registro - Fiscal Giustizia & Sentenze n. 20-2011
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