2 novembre 2021

Enti creditizi – Imposta sostitutiva su finanziamenti

SOGGETTI INTERESSATI
Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973.

ADEMPIMENTO
Versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973. Si rammenta che l'acconto è dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente ed è versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile; la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.

MODALITA’
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

CODICE TRIBUTO
  • 1545 - Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n.601/1973 - ACCONTO.
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