REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta
SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto.
SCADENZA
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o la cui annualità decorre dal 1° giugno. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.
COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione, la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
- 108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici;
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;
- 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione;
- 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto;
- 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.
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