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sabato, 26 aprile 2025
Si comunica, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, con decreto del 1 Ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 15.10.2020, ha fissato, ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall’art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 Luglio 2020 al 12 Gennaio 2021.
Come già anticipato nella nota prot. n. 39641/RU del 5.04.2016 e nella circolare 8/D del 19.04.2016 il tasso di interesse di cui all’art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell’art.86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti - ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.
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Suggerimenti:
– verificate di aver digitato correttamente le parole nel campo di ricerca testuale;
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