Auto aziendali, in arrivo la clausola per evitare l’impatto fiscale su ibride, diesel e benzina
Veicoli ordinati nel 2024 ma consegnati entro giugno 2025 esclusi dalla nuova disciplina fiscale sui fringe benefit
Autore: Luciana Giampà
In arrivo una clausola che salvaguardia le auto aziendali. I datori di lavoro che hanno ordinato un’auto aziendale come fringe benefit nel 2024 ma avranno la consegna entro giugno 2025 saranno salvi dalla stangata fiscale prevista per chi avrà a disposizione una vettura aziendale come benefit welfare. È quanto disposto da un emendamento al decreto bollette.
Quindi, la clausola di salvaguardia esclude dalla nuova disciplina dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, introdotta dalla Legge di bilancio 2025, i veicoli ordinati nel 2024 ma consegnati entro giugno 2025, per i quali è prevista l’applicazione delle regole fiscali in vigore fino al 31 dicembre dello scorso anno.
Il costo della salvaguardia
Il costo della salvaguardia è valutato in 8,3 milioni di euro per il 2025, 9,5 milioni nel 2026 e 1,2 milioni per il 2028. La nuova disciplina fiscale colpisce, soprattutto, le auto con motori termici e ibridi, quindi, sono fuori dalla stretta soltanto le vetture cosiddette ibride plug – in. La stretta green penalizza soprattutto le auto con motori termici con emissioni fra 61 e 160 g/km che costituiscono il 75% delle immatricolazioni.
Nuova disciplina fiscale: quali sono i veicoli esclusi?
Le nuove disposizioni, introdotte dalla manovra 2025, si applicano in base al
tipo di alimentazione del veicolo. Tuttavia, rimangono esclusi i veicoli ordinati nel 2024 e consegnati entro giugno 2025, cioè:
- i veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- i veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025;
- i veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contrato stipulato entro il 2024.
In merito è intervenuta anche Assonime, sottolineando come le auto aziendali concesse in uso promiscuo a cui non si applicano le nuove disposizioni dovrebbero essere valorizzate secondo il
valore convenzionale in vigore prima della modifica normativa e non con il criterio del valore normale.
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