martedì, 29 aprile 2025

17 giugno 2020

Multe: utilizzo della PEC per la notifica solo in determinati casi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Garante della privacy ha fornito delle precisazioni sugli aspetti della procedura di notifica tramite PEC dei verbali di constatazione di violazioni al Codice della Strada, alla luce delle indicazioni normative del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che il Ministero dell’Interno ha recepito nella Circolare n. 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 2020.

Le precisazioni fornite dal Garante nascono dalla particolare conformazione del registro INI-PEC, che è suddiviso in due sezioni, una dedicata ai professionisti e l’altra alle imprese. Per l’accesso ai dati contenuti nelle sezioni occorre inserire il codice fiscale dei professionisti o delle imprese; per quest’ultime la ricerca può essere effettuata anche attraverso l’inserimento della provincia con la ragione/denominazione sociale.

Le imprese individuali, in ragione della loro peculiarità fiscale, sono consultabili nella sezione imprese, e il codice fiscale coinciderà con quello dell’imprenditore persona fisica; mentre, per le altre società il codice fiscale sarà abbinato alla struttura societaria, distinto dai singoli soci.

Pertanto, in caso di impresa individuale, l’acquisizione dell’indirizzo PEC attraverso l’inserimento del codice fiscale dell’imprenditore nel registro INI-PEC potrebbe portare alla notifica di atti che riguardano l’imprenditore persona fisica all’indirizzo PEC dell’impresa.

In tal modo, i dati personali dell’imprenditore potrebbero essere visti dai dipendenti dell’impresa che hanno accesso alla PEC, configurando così un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi.

Per tale motivo, il Garante ha precisato che la sezione imprese del registro dovrebbe essere consultata esclusivamente in caso di veicolo intestato ad una persona giuridica. Qualora, invece, il trasgressore o l’obbligato in solido risulti essere una persona fisica la consultazione deve avvenire nella sezione professionisti, per evitare l’insorgere del problema esposto pocanzi.

Pertanto, in ragione delle indicazioni suggerite dal Garante, il Ministero dell’Interno fornisce le seguenti istruzioni operative:
  • è possibile la ricerca dell’indirizzo PEC dell’obbligato in solido proprietario del veicolo nel registro imprese sono qualora sia stato accertato che il veicolo con cui la violazione è stata commessa è utilizzato nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, ad esempio in occasione dell’immediata constatazione della violazione;
  • non è possibile effettuare ricerche massive ed indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione;
  • non è obbligatoria la notifica del verbale a mezzo PEC in caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi la notifica del verbale deve essere effettuata nelle forme ordinarie.
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