20 settembre 2019

Se il prestito gode del requisito di negoziabilità, si applica l’IVAFE

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’articolo 4, comma 1, DL n° 167/1990 prevede che le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. La compilazione del suddetto quadro RW, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE).

Nella situazione prospettata nell’interpello n° 386/2019 l’istante ha acquistato, nel 2015, delle obbligazioni che sono state oggetto di un piano di ristrutturazione giudiziario. L’istante ha così acquisito una quota di partecipazione (“partecipation interest”) all’interno di un accordo di finanziamento (“credit agreement”). Le condizioni del prestito prevedono, a favore dell’istante, un obbligo di restituzione del capitale unitamente alla corresponsione di interessi, il cui pagamento avverrà in un momento successivo.

Indicazione attività finanziarie estere nel mod. Redditi
Pertanto, l’istante dovrà indicare detta attività, in quanto di per sé produttiva di redditi di fonte estera imponibili in Italia, nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi e potrà segnalare che i redditi relativi alla predetta attività finanziaria saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta, indicando il codice “5” nella colonna 18. Essendo gli importi in valuta estera (USD), l’istante dovrà indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.

L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
L’IVAFE viene applicata, dal 2012, sul valore di determinate attività finanziare detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Il perimetro di applicazione di detta imposta è stato ridotto. Infatti l’attuale formulazione dell’articolo 19, comma 18 del DL n°201/2011 prevede che tale imposta si applichi sul valore dei “prodotti finanziari”, dei “conti correnti” e dei “libretti di risparmio” detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle “attività finanziarie”, in misura differenziata.

I “prodotti finanziari”
L’articolo 1, comma 1, lettera c), D. attuativo del 24 maggio 2012, definisce i “prodotti finanziari” come quelli compresi nell’elenco dell’articolo 1 del D.Lgs. n° 58/1998, TUF, compresi i depositi bancari e postali. Ai sensi della lettera u) rientrano tra i prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”. Tra gli strumenti finanziari rientrano i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, etc.
L’articolo 1, comma 1-bis del TUF sottolinea che “per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
  • azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
  • obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
  • qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure”.

Pertanto, la classe dei “valori mobiliari” viene definita attraverso una tecnica esemplificativa: i “valori mobiliari” sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.
Nel caso prospettato nell’interpello, affinché il prestito si possa configurare come tale, dovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali.
Solo così si qualificherebbe come prodotto finanziario in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille, da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso. In caso contrario, il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l’apposita casella nel quadro RW, colonna 20.
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