18 settembre 2019

Usufrutto rotativo: legittima la disciplina sulle plusvalenze

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’articolo 978 e seguenti del c.c. disciplinano l’usufrutto, consistente nel diritto dell’usufruttuario di godere di un bene di proprietà del nudo proprietario e di raccoglierne i frutti, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. Invece, l’usufrutto rotativo prevede la sostituzione totale o parziale dei beni oggetti del diritto.

L’articolo 83-octies del D.lgs. n° 58/1998 (TUF) prevede che i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario e che “possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l’intermediario è responsabile dell’osservanza delle istruzioni ricevute all’atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell’integrità del valore del vincolo ed all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari”.

Le plusvalenze
Le plusvalenze, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie, sono regolate dall’articolo 6, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR. Le stesse si intendono realizzate quando i titoli sono ceduti a titolo oneroso, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e, quindi, anche qualora lo stesso sia reinvestito, proprio come avviene nel caso prospettato nell’interpello n° 384/2019 dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze delle lettere c), c-bis) e c-ter), “sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.

Valore dell’usufrutto
Il valore dell’usufrutto deve essere determinato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto dal decreto del MEF del 19 dicembre 2018 in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

Praticamente, il costo fiscale dell’usufrutto è calcolato sulla base della vita presunta dell’usufruttuario alla data del trasferimento del titolo. Conseguentemente, il valore della nuda proprietà sarà pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto.
Per determinare la plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso del titolo gravato da usufrutto, il corrispettivo dovrà essere ripartito tra l’usufruttuario e il nudo proprietario in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione, determinati sulla base dei coefficienti di cui al citato decreto ministeriale.

Determinazione della plusvalenza
Nella situazione prospettata nell’interpello, il soggetto istante determinerà la plusvalenza realizzata, ancorché non incassata in quanto reinvestita, da assoggettare a tassazione:
  • per i titoli ricevuti in eredità, come differenza tra il corrispettivo della cessione ad esso imputabile e il costo fiscale determinato al momento della successione come sopra determinato;
  • per i titoli acquistati successivamente, come differenza tra il corrispettivo della cessione ad esso imputabile e il costo di acquisto del titolo determinato applicando i citati coefficienti.

L’usufruttuaria (l’istante), nel quadro RW del Modello Redditi – PF dovrà indicare le attività finanziarie detenute all’estero ed è tenuta al pagamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto, come chiarito nella Circolare n° 28/2012, le “persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni”.
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