La recente ordinanza della Corte di Cassazione - n. 18974 del 5 luglio 2021 – ha confermato che ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità.
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Avviso bonario. Impugnazione - Fiscal Sentenze n. 143 - 2021
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