In tema di reddito d'impresa, la stipula di un mutuo gratuito tra una società controllante residente e una controllata estera soggiace alla disciplina del transfer pricing, che deve trovare applicazione non solo quando il prezzo pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comparto economico di riferimento, ma anche quando sia nullo. Sono soggetti dunque a tale disciplina anche i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti, fattispecie nella quale il costo rappresentato dal saggio di interesse deve essere determinato in relazione al prezzo normale di mercato, ossia al tasso mediamente praticato nel tempo e nel luogo dell'operazione. L’Amministrazione potrà dunque procedere alla ripresa a tassazione degli interessi attivi, in base al tasso di mercato osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili ed erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata.
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Finanziamenti infruttiferi infragruppo (280 kB)
Finanziamenti infruttiferi infragruppo - Fiscal Sentenze n. 119 - 2021
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