In tema di pignoramento di crediti tributari presso terzi, è possibile pignorare i crediti d’imposta presso l’Amministrazione finanziaria, ma occorre distinguere se si tratti di credito d’imposta formalmente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero accertato con sentenza passata in giudicato, credito d’imposta esposto in dichiarazione, allo scopo di richiederlo a rimborso o di utilizzarlo in compensazione e/o detrazione IVA, credito d’imposta esposto in dichiarazione ed effettivamente utilizzato in compensazione o detrazione IVA. L’Ufficio destinatario della notifica di un atto di pignoramento provvederà quindi ad appurare la sussistenza e la consistenza del credito che il debitore esecutato vanta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e per il quale è stato avviato il pignoramento e verificare l’eventuale esistenza di debiti dell’esecutato nei confronti dell’Erario. In particolare, quanto alla verifica del credito pignorato, occorrerà appurare se il credito per il quale è stato avviato il pignoramento possieda i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.
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Pignoramento crediti tributari (340 kB)
Pignoramento crediti tributari - Fiscal Sentenze n. 2 - 2022
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