Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, secondo quanto previsto dall’articolo 2424-bis del Codice civile, devono essere obbligatoriamente rilevati ed hanno la funzione di imputare nel bilancio dell’esercizio perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, però, alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’importo o la data in cui il rischio si tramuterà in certezza. Tanto più in un periodo di estrema incertezza come quello attuale caratterizzato dalla pandemia Covid-19 è opportuno valutare e considerare l’iscrizione in bilancio di queste voci. Lo scopo del presente contributo e quello di tracciare un profilo completo della disciplina civilistica, fiscale e contabile relativa alla rilevazione dei fondi per rischi ed oneri.
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I fondi per rischi ed oneri (309 kB)
I fondi per rischi ed oneri - Fisco e Contabilità n. 16 - 2021
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