Al superamento di determinati parametri oggettivi stabiliti dall’articolo 14 del D.P.R. 600/1973 è necessario per le imprese coinvolte prestare particolare attenzione all’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Ovvero, sarà necessario tenere, in aggiunta, a quelle ordinarie di cui all’articolo 2214 del Codice Civile le scritture previste dal comma 1, lettera d) dell’articolo 14 richiamato, ovvero la c.d. “contabilità di magazzino”.
La mancata tenuta e/o esibizione di tali scritture consente all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 600/1973, di procedere con un accertamento induttivo, in particolare, viene prevista tale forma accertativa anche nel caso in cui le scritture siano tenute ma siano inattendibili in ragione delle gravità e numerosità delle irregolarità ivi presenti.
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La contabilità di magazzino (518 kB)
La contabilità di magazzino - Fisco e Contabilità n. 1 - 2020
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