Con l’ordinanza n. 19455 dell’8 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.
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Natura non commerciale. Onere di prova (330 kB)
Natura non commerciale. Onere di prova - Focus n. 99 - 2021
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