11 novembre 2020

Operazioni inesistenti soggettivamente. Iva e dirette

Focus n. 137 - 2020

In tema di imposte sui redditi, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo; mentre in tema di IVA, osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità dell’inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale. E’ questo il doppio principio espresso dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.23466 del 26 ottobre 2020, che ci consente di verificare lo stato della questione.
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