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L’obbligo di contribuzione raddoppia per l’amministratore che lavora abitualmente in azienda. È quanto emerge dalla sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016 della Sezione Lavoro della Cassazione secondo cui, per un'attività di lavoro autonomo affiancata a una collaborazione come socio lavoratore nell'impresa non opera il criterio dell'attività prevalente ma ogni attività segue il suo regime previdenziale.
(prezzi IVA esclusa)