In materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ove il Datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.
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D.V.R. successivo. Conversione contratto - GiusLavoro n. 28 - 2021
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