L’Inps, con la Circolare n. 88/2022 ha disciplinato quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 relativamente al contratto di espansione e all’indennità mensile correlata all’esodo anticipato per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata. La legge di Bilancio 2022, modificando l’articolo 41 del D.lgs. n. 148/2015, ha disposto la proroga del regime sperimentale di applicazione dell’articolo 41 anche per gli anni 2022 e 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha ridotto il limite minimo di unità lavorative in organico stabilendo che non può essere inferiore a 50 unità. Vediamo quali sono gli adempimenti del datore di lavoro.
Indice argomenti
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Premessa
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Destinatari dell’indennità in caso di prepensionamento
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Contratto di espansione e piano di esodo
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Datori di lavoro destinatari delle disposizioni
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Adempimenti del datore di lavoro in riferimento al Contratto di espansione e piano di esodo
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Riconoscimento dell’indennità tramite i Fondi di solidarietà bilaterale
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Riferimenti normativi
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Contratto di espansione: adempimenti del datore di lavoro (1.2 MB)
Contratto di espansione: adempimenti del datore di lavoro
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