9 aprile 2016

Offerta di conciliazione: la comunicazione telematica

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il D.Lgs. n. 23/2015, entrato in vigore il 7 marzo 2015, ha introdotto un nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo, riscrivendo quello che per anni è stato un punto inamovibile per i lavoratori: l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Una novità importante nell’ambito del predetto Decreto Legislativo riguarda il nuovo rito di conciliazione stragiudiziale esperibile nelle sedi indicate dall’art.2113 e dall’art. 82, comma 1 del Decreto Legislativo 276/2003, abrogando di conseguenza il c.d. “Rito Fornero” (art., co. 48-68 della L. n. 92/2012). Ciò pone in capo al datore di lavoro una comunicazione di cessazione integrativa, che indichi l’esito dell’offerta di conciliazione mediante il modello “Unilav_conciliazione”, disponibile nell’area riservata del datore di lavoro, sul portale Istituzionale del Ministero del Lavoro.

Offerta di conciliazione – L’offerta di conciliazione, prevista dall’art. 6, co. 1 del D.Lgs. n. 23/2015, concede la possibilità per il datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento), un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.

Per le piccole imprese (meno di 15 dipendenti) l’ammontare da offrire al dipendente è dimezzato e comunque non può superare le 6 mensilità.

Qualora il lavoratore accetti la proposta del datore di lavoro, scatta l’immediata estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’ impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

In particolare, l’esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. Quindi, tale comunicazione si aggiunge a quella che normalmente deve essere effettuata entro 5gg dalla cessazione del rapporto di lavoro mediante il modello “Unilav_Cess”.

In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

L'offerta di conciliazione deve essere effettuata in sede protetta, presso: la Commissione provinciale di conciliazione; una sede sindacale; gli organismi di certificazione; le commissioni costituite presso gli enti bilaterali; le Direzioni territoriali del Lavoro e gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Campo di applicazione - Le nuove regole, in via generale, si applicano al personale assunto - a decorrere dal 7 marzo 2015 – mediante contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Quindi, per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti.
Tuttavia, esistono delle eccezioni a tale regola. Infatti, la nuova disciplina si applica anche:
  • in caso di stabilizzazione – dopo il 7 marzo 2015 – di apprendisti e lavoratori a termine;
  • a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente al 7 marzo 2015, nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti (art. 18, co. 8 e 9 della L. n. 300/1970).

Quest’ultima ipotesi (indicata all’art. 1, co. 3) risulta estremamente interessante per le aziende. In altri termini dispone che, nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 7 marzo 2015, integri il requisito occupazionale dei 15 dipendenti (art. 18, co. 8 e 9 della L. n. 300/1970), il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato in base alle nuove regole.
A questo punto, è chiaro che le imprese al di sotto del limite dei 15 dipendenti applicheranno la disciplina contenuta nella L. n. 604/1966, vale a dire la reintegra nel posto di lavoro (a facoltà del datore di lavoro) ovvero un indennizzo economico (da 2,5 a 6 mensilità) a favore dei dipendenti licenziati illegittimamente.

Unilav_conciliazione” – Dal 1° giugno u.s. è disponibile sul portale Cliclavoro il nuovo applicativo “Unilav_conciliazione”, che dà attuazione all’offerta di conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 23/2015.

La procedura telematica, in via preliminare, richiede l’inserimento del codice di comunicazione rilasciato al datore di lavoro in sede di trasmissione della “CO” di cessazione del rapporto di lavoro, al fine di agganciare le due comunicazioni.

Una volta inserito il suddetto codice, il sistema fornisce tutti i dati precedentemente indicati nel modello “Unilav_Cess” e richiede semplicemente di compilare due ulteriori campi: la data di proposta dell’offerta di conciliazione e l’esito (SI/NO) dell’offerta. In caso di esito positivo della conciliazione, il sistema richiede la sede di conciliazione presso cui è stata effettuata l’offerta è l’importo erogato.

Al termine dell’adempimento, sarà possibile salvare e stampare il riepilogo della comunicazione effettuata.

La comunicazione non va inviata qualora non ci sia stata alcuna offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro o per i recessi intimati durante il periodo di prova.
Sul punto, il Ministero del Lavoro ha specificato che è possibile rivolgersi anche ad un intermediario, individuato tra:
  • consulenti del lavoro;
  • avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
  • servizi di associazioni di categoria;
  • associazioni di categoria imprese agricole;
  • altre associazioni di categoria datoriali;
  • agenzie per il lavoro;
  • consorzi di gruppi e imprese.
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