Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha comunicato che, dal 20 ottobre fino al 20 novembre 2021 (ore 23.59), è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, ai sensi dell’
articolo 190 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) e dell'
articolo 1, comma 610, della Legge n. 178/2020.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù "Servizi on-line" al percorso "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito imposta servizi digitali".
Per assistenza ai fini dell’accesso al portale o per la compilazione della domanda, occorre consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 14 ottobre 2021) oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
L’agevolazione -Si ricorda che il “decreto Rilancio” ha riconosciuto, inizialmente per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (quale misura di sostegno fiscale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19), un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.
Tale misura è stata poi estesa al 2021 e 2022 dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni sopra citati (si veda l’articolo
“Bonus pubblicità: confermato il credito d’imposta al 50%” dell’8 gennaio 2021).
Requisiti di ammissione - Le disposizioni applicative della misura agevolativa in commento, erano già state fornite con il D.P.C.M. 4 agosto 2020 (si veda l’articolo “
Bonus per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici: domanda dal 20 ottobre” del 7 ottobre 2020), il quale aveva anche specificato che non possono accedere a tale bonus le imprese editrici di quotidiani e periodici beneficiarie dei contributi diretti (di cui all'
articolo 2, commi 1 e 2, della Legge n. 198/2016 e al
D. Lgs. n. 70/2017).
Lo stesso decreto aveva indicato i requisiti necessari ai fini dell’ammissione alla fruizione del bonus, precisando che le imprese alle quali la misura si rivolge, devono avere:
- la sede legale nello spazio economico europeo;
- la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia, ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale alla quale sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- l'attribuzione del codice di classificazione ATECO «58 Attività Editoriali»:
- 58.13 (edizione di quotidiani);
- 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le garanzie nella comunicazione;
- l'impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al D. Lgs. n. 70/2017.
Servizi e chiarimenti dal Dipartimento – Per le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è possibile consultare le FAQ pubblicate sul sito istituzionale dello stesso. Per richieste di chiarimento sul credito d’imposta, inoltre, è possibile inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica
credito.digitale@governo.it.
Per maggiori dettagli sul credito d’imposta in commento, si può consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.
Per quanto concerne il trattamento fiscale dell’agevolazione in esame, il Dipartimento, considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 190 del D.L. n. 34/2020) e la norma che ne dispone il riconoscimento anche per gli anni 2021 e 2022 (articolo 1, comma 610, Legge n. 178/2020) non dispongono espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, ha precisato che il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.
In riferimento alle modalità di fruizione di detto credito d’imposta, lo stesso Dipartimento ha chiarito che, ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Tale credito deve essere, inoltre, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.