13 gennaio 2021

Fondo per il trasferimento tecnologico e misure per il sostegno dell'innovazione

In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del MISE

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 6 del 09-01-2021) il decreto 4 dicembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico (MISE), il quale definisce (ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del D.L. n. 34/2020, cd “Decreto Rilancio”), le modalità di funzionamento del Fondo per il trasferimento tecnologico. In sostanza, si stabiliscono i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione del MISE nel capitale di rischio e di debito delle imprese destinatarie e, inoltre, s’individuano gli ulteriori interventi per il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico (previsti al comma 2 del citato articolo 42).

Gli interventi previsti dal decreto in commento, sono attuati dal MISE per il tramite dell'Agenzia ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile) che, per le medesime finalità, si avvale della “Fondazione Enea Tech”.

Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico, sono attuati nell'ambito delle disponibilità del medesimo Fondo pari a 500.000.000,00 di euro, fatti salvi eventuali nuovi stanziamenti previsti da disposizioni normative o amministrative e ferma restando la possibilità di destinare alle finalità dei medesimi interventi ulteriori risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati.

Soggetti beneficiari - Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l'investimento in imprese target aventi determinate caratteristiche. Tali imprese, in particolare:

a) costituiscono PMI innovative e con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento per quelle qualificabili:


    • start-up innovative;
    • PMI innovative;
    • spin off e spin out di università, centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici;

b) sono in via di costituzione o costituite da non più di sessanta mesi e si trovano nella fase di avvio dell'attività imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e pre-competitivo;
c) operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy e il deep tech (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale).


È, altresì, stabilito che, ai fini dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, le suddette imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

Le medesime imprese devono, inoltre, rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla specifica disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, anche in relazione alla condizione di «imprese in difficoltà» (come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione).

L’articolo 5 del decreto in commento, elenca anche le imprese che sono escluse dalle agevolazioni in questione quali, ad esempio, le imprese nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva o i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Criteri, modalità e condizioni d'intervento del Fondo - Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.
I suddetti interventi sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de minimis ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Quadro temporaneo COVID-19 e della comunicazione 2014/C198/01.

In funzione delle caratteristiche e dell'ambito tecnologico in cui opera l'impresa beneficiaria, il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, per ciascuna impresa, in misura non inferiore a 100.000,00 euro e non superiore a 15.000.000,00 euro, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.

Pur in considerazione delle tipologie di beneficiari dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, il decreto in commento prevede, inoltre, che gli interventi possono esser effettuati dal soggetto attuatore:
  • sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico;
  • sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'UE.

Detti interventi di partecipazione possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti ad operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività industriale o commerciale.

Ulteriori misure di sostegno all'innovazione - L'ENEA attua anche interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in conformità agli indirizzi impartiti dal MISE. Tali interventi – stabilisce l’articolo 7 del decreto del MISE - «possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo, attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo».

Le predette attività possono essere attuate anche attraverso una serie di azioni elencate al medesimo articolo 7 quali, ad esempio, la promozione e la diffusione delle opportunità offerte dal Fondo per il trasferimento tecnologico; la predisposizione di database volti a facilitare l'individuazione di imprenditori, ricercatori e altre figure professionali per l'integrazione di competenze in progetti di trasferimento tecnologico.
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