Tutti i soggetti passivi IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA o a effettuare le liquidazioni periodiche IVA devono inviare la comunicazione periodica delle liquidazioni IVA. Tuttavia, sono
esentati dall'obbligo di effettuare la liquidazione periodica i soggetti che:
- durante il periodo di riferimento non hanno svolto alcuna operazione attiva o passiva (vedi C.M. 19/79);
- hanno effettuato solo operazioni esenti e hanno scelto di essere esentati dagli adempimenti secondo l'articolo 36-bis del DPR n. 633/72 (vedi C.M. 19/79);
- rientrano nei regimi agevolati per la determinazione dell'imposta (regime di vantaggio secondo il D.L. n. 98/2011 e regime forfetario secondo la Legge n. 190/2014);
- applicano, se sussistono i requisiti, il regime di esenzione secondo l'articolo 34, comma 6 del DPR n. 633/72 (ad esempio, produttori agricoli);
- applicano il regime forfettario per le attività di intrattenimento secondo l'articolo 74, comma 6 del DPR n. 633/72 (vedi C.M. 165/2000, § 3.3).
Il
pagamento dell'IVA tramite le liquidazioni periodiche deve essere effettuato, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del D.lgs. n. 241/97, con una
frequenza mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, esistono delle
eccezioni che consentono la liquidazione trimestrale, regolata dall'articolo 7 del DPR n. 542/99 (Risoluzione n. 15/E/2012). Le imprese e i professionisti che hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 500.000 euro per le prestazioni di servizi o a 800.000 euro per altre attività nell'anno precedente possono optare per la
liquidazione trimestrale dell'Iva anziché mensile. Se un contribuente era trimestrale nell'anno precedente ma ha superato tali limiti, dovrà effettuare il versamento mensile dell'Iva dall'anno successivo.
Per quanto riguarda il pagamento derivante dalla liquidazione trimestrale dell'IVA, questo deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari. Ciò significa entro 16 maggio per il primo trimestre, 16 agosto per il secondo trimestre e 16 novembre per il terzo trimestre, mentre la liquidazione del quarto trimestre viene effettuata direttamente nella dichiarazione annuale. Se il termine di pagamento coincide con un giorno festivo o un sabato, il pagamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo.
La
liquidazione trimestrale dell'IVA comporta per il contribuente un
aumento degli interessi pari all'1% al momento del pagamento. Consideriamo a titolo di esempio, il pagamento dell'IVA del primo trimestre gennaio-febbraio-marzo. Questo deve essere avvenire entro il 16 maggio. Tuttavia, il quarto trimestre verrà liquidato entro il 16 marzo (per i soggetti solari) o al momento della presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA. Si ricorda che è comunque facoltà del contribuente scegliere la liquidazione mensile anche se sussistono i requisiti per effettuare la liquidazione trimestrale dell'IVA.
In ultimo, esiste una categoria chiamata
"trimestrali speciali" che, indipendentemente dal volume d'affari, possono optare per i pagamenti con frequenza trimestrale. Questa possibilità è riservata in particolare ai seguenti soggetti:
- distributori di carburanti;
- autotrasportatori di merci per conto terzi;
- esercenti attività di servizi al pubblico;
- esercenti arti e professioni sanitarie.
Nel caso di
mancata, incompleta o erronea comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, la sanzione prevista varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro. Inoltre, se la comunicazione dei dati delle liquidazioni viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, la sanzione viene ridotta del 50%. È comunque possibile
procedere al ravvedimento operoso.