29 marzo 2018

Bonus sud e NEET: casi particolari e fruizione in cumulo

Autore: Debhorah Di Rosa
Sono molteplici e talvolta complesse le fattispecie concrete che datori di lavoro e professionisti incaricati possono trovarsi a gestire per applicare le agevolazioni all’assunzione introdotte quest’anno dall’Anpal. Si tratta di due nuove agevolazioni spettanti con riferimento alle nuove assunzioni, effettuate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2018, di giovani e/o alle Regioni del Mezzogiorno. La fruizione può avvenire anche in cumulo, per i primi 12 mesi, con lo sgravio introdotto dalla Legge di bilancio 2018. Proprio dall’esame di casi pratici e a riscontro dei numerosi quesiti ricevuti, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato, riassumendoli nella circolare n. 8 del 16 marzo 2018, una serie di fattispecie particolari.

Tipologie contrattuali ammesse - L’incentivo Sud e il Bonus NEET si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • apprendistato professionalizzante;
  • lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo.

Soltanto per il bonus Sud è possibile estendere la fruizione anche alle trasformazioni a tempo indeterminato.

I soggetti assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Requisiti di base - L’incentivo Bonus Mezzogiorno spetta per l’assunzione di persone disoccupate, a condizione che prestino la loro attività nell’ambito territoriale previsto dalla norma. In particolare:
  • se si tratta di lavoratori che, alla data di assunzione, hanno un’età compresa tra i 16 e 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni) è sufficiente che risultino disoccupati;
  • se invece si tratta di lavoratori che, alla data di assunzione, hanno già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupati devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Con riferimento all’esonero Neet, va tenuto presente che i giovani di età inferiore ai 18 anni possono iscriversi al Programma Garanzia Giovani solo se hanno assolto al diritto-dovere di istruzione e formazione.

In caso di instaurazione di un rapporto di apprendistato di durata inferiore a 12 mesi, poiché l’agevolazione spetta solo durante il periodo formativo, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata del periodo formativo. Nell’ipotesi in cui, invece, il periodo formativo del rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

Cumulabilità dei benefici - Il bonus triennale introdotto dalla Legge di bilancio 2018 è cumulabile solamente con gli incentivi che assumono natura economica, quali ad esempio quelli previsti per l’assunzione di disabili e per l’assunzione di percettori di Naspi; I due incentivi IOM e ION, invece, per espressa previsione dei due decreti direttoriali ANPAL, sono incumulabili con ulteriori incentivi di natura economica o contributiva: l’unica eccezione è costituita proprio dall’esonero triennale.

È legittimo dunque, in caso di assunzione effettuata ai sensi della disciplina dettata dalla Legge di Bilancio 2018, applicare anche gli incentivi IOM o ION per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del limite massimo di 8.060,00 euro su base annua. La soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per gli incentivi IOM oppure ION sarà pari a 5.060 euro (al netto dell’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo:
  • pari a 421,66 euro mensili;
  • di 13,60 euro giornalieri.

N.B. Nel caso di fruizione combinata dell’incentivo stabile della Legge di Bilancio 2018 e di uno dei due incentivi ION o IOM, nel periodo di cumulo degli incentivi il datore di lavoro non potrà godere di ulteriori benefici economici o contributivi oltre i due in parola.

Nel caso di fruizione dell’incentivo IOM o ION con contratto di apprendistato professionalizzante, è possibile fruire anche dell’esonero ex art. 1 c. 106 L. 205/2017 nell’anno successivo alla conferma in servizio se questa avvenga prima del compimento di 30 anni dell’apprendista. In questo caso si potrebbe realizzare la seguente fattispecie:
  • 1° anno: incentivo ION con esonero al 100% della contribuzione (max 8.060 euro);
  • 2° e 3° anno: regime di contribuzione agevolata dell’Apprendistato;
  • 4° anno: regime di contribuzione agevolata previsto nel caso di prosecuzione in servizio;
  • 5° anno: esonero al 50% ex Legge di bilancio 2018 (max 3.000 euro annui).

Sospensione della fruizione - L’unico caso di sospensione prevista per gli incentivi, anche nel caso di fruizione cumulativa, è quella delle assenze obbligatorie per maternità, mentre resta escluso il periodo di congedo parentale. Il termine di fruizione rimane comunque perentoriamente fissato al 29 febbraio 2020.

Modifiche all’orario di lavoro - In caso di trasformazione del rapporto di lavoro incentivato da part-time a full-time, la soglia massima autorizzata, il cui importo è stato prenotato, non potrà subire variazioni in aumento, essendo i fondi destinati alle misure di incentivo all’assunzione limitate e oggetto di specifica prenotazione. Nell’ipotesi invece di prenotazione dell’incentivo per un dipendente full-time e successiva riduzione oraria, l’incentivo fruito andrà riparametrato secondo la misura aggiornata dell’orario di lavoro del dipendente.
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