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Sono molteplici e talvolta complesse le fattispecie concrete che datori di lavoro e professionisti incaricati possono trovarsi a gestire per applicare le agevolazioni all’assunzione introdotte quest’anno dall’Anpal. Si tratta di due nuove agevolazioni spettanti con riferimento alle nuove assunzioni, effettuate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2018, di giovani e/o alle Regioni del Mezzogiorno. La fruizione può avvenire anche in cumulo, per i primi 12 mesi, con lo sgravio introdotto dalla Legge di bilancio 2018. Proprio dall’esame di casi pratici e a riscontro dei numerosi quesiti ricevuti, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato, riassumendoli nella circolare n. 8 del 16 marzo 2018, una serie di fattispecie particolari.
Tipologie contrattuali ammesse - L’incentivo Sud e il Bonus NEET si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:
I soggetti assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Requisiti di base - L’incentivo Bonus Mezzogiorno spetta per l’assunzione di persone disoccupate, a condizione che prestino la loro attività nell’ambito territoriale previsto dalla norma. In particolare:
In caso di instaurazione di un rapporto di apprendistato di durata inferiore a 12 mesi, poiché l’agevolazione spetta solo durante il periodo formativo, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata del periodo formativo. Nell’ipotesi in cui, invece, il periodo formativo del rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Cumulabilità dei benefici - Il bonus triennale introdotto dalla Legge di bilancio 2018 è cumulabile solamente con gli incentivi che assumono natura economica, quali ad esempio quelli previsti per l’assunzione di disabili e per l’assunzione di percettori di Naspi; I due incentivi IOM e ION, invece, per espressa previsione dei due decreti direttoriali ANPAL, sono incumulabili con ulteriori incentivi di natura economica o contributiva: l’unica eccezione è costituita proprio dall’esonero triennale.
È legittimo dunque, in caso di assunzione effettuata ai sensi della disciplina dettata dalla Legge di Bilancio 2018, applicare anche gli incentivi IOM o ION per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del limite massimo di 8.060,00 euro su base annua. La soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per gli incentivi IOM oppure ION sarà pari a 5.060 euro (al netto dell’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo:
Nel caso di fruizione dell’incentivo IOM o ION con contratto di apprendistato professionalizzante, è possibile fruire anche dell’esonero ex art. 1 c. 106 L. 205/2017 nell’anno successivo alla conferma in servizio se questa avvenga prima del compimento di 30 anni dell’apprendista. In questo caso si potrebbe realizzare la seguente fattispecie:
Modifiche all’orario di lavoro - In caso di trasformazione del rapporto di lavoro incentivato da part-time a full-time, la soglia massima autorizzata, il cui importo è stato prenotato, non potrà subire variazioni in aumento, essendo i fondi destinati alle misure di incentivo all’assunzione limitate e oggetto di specifica prenotazione. Nell’ipotesi invece di prenotazione dell’incentivo per un dipendente full-time e successiva riduzione oraria, l’incentivo fruito andrà riparametrato secondo la misura aggiornata dell’orario di lavoro del dipendente.