La decorrenza degli effetti fiscali, riguardanti l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori dell’impresa familiare, è diversa a seconda che si tratti di impresa avviata ex novo; di impresa già esistente, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare oppure in caso di ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore. Anche per le società di persone e Srl in regime di trasparenza, la decorrenza degli effetti fiscali in capo di soci può variare a seconda che si tratti di variazione di compagine sociale oppure di variazione delle quote di partecipazioni tra i soci già esistenti. L’ultimo giorno dell’anno (31/12/2018), dunque, rappresenta un dato molto importante, in quanto essa è da vedersi come quel termine entro il quale, provvedendo alla stipula di alcuni atti, è possibile attribuire rilevanza fiscale (alle operazioni in essi contenute) già dal periodo d’imposta 2018 (Modello Redditi/2018) ovvero dal 2018 (Modello Redditi/2020).
Le regole per l’impresa familiare – Con riferimento all’impresa familiare occorre tener presente le regole che si espongono di seguito:
- in caso di impresa familiare ex novo, la decorrenza degli effetti fiscali si ha dallo stesso periodo d’imposta in cui l’impresa si costituisce, purché l’atto venga registrato entro 20 giorni (quindi, ad esempio per un atto datato 10/12/2018 l’effetto fiscale già si ha nel Modello Redditi/2019 purché l’atto sia registrato entro 20 giorni);
- in caso di impresa già esistente, in relazione alla quale è enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare, la decorrenza degli effetti fiscali si ha dal periodo d’imposta successivo la data dell’atto (quindi, per un atto stipulato entro il 31/12/2018 l’effetto fiscale decorrerà dal Modello Redditi/2020);
- in caso di inserimento di un nuovo collaboratore, valgono le stesse regole di cui al punto 2);
- in caso di cessazione della collaborazione, la quota di reddito va, comunque, attribuita al collaboratore uscente in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno di cessazione.
Esempio: il Signor Rossi avvia un’attività di commercio il 10.12.2018, costituendo contestualmente un’impresa familiare con il fratello. L’atto va registrato entro i successivi 20 giorni ed in tal caso gli effetti fiscali decorrono dal 2018 (Modello Redditi/2019).
Le regole per le società di persone – Anche per le società di persone (e le srl che hanno optato per la trasparenza fiscale) occorre tener presente alcune regole fondamentali, ossia:
- in caso di socio che cede la propria quota ad altro socio già esistente in società, gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo quello dell’atto (quindi, ad esempio, per un atto stipulato entro il 31/12/2018, gli effetti della trasparenza fiscale in base alle nuove percentuali di partecipazione agli utili si avranno dal periodo d’imposta 2019 e, dunque, Modello Redditi/2020);
- in caso di socio che cede la sua quota ad un nuovo socio entrante (variazione compagine sociale), gli effetti fiscali decorrono dallo stesso periodo d’imposta in cui l’atto è stipulato (quindi, ad esempio, per un atto stipulato entro il 31/12/2018, gli effetti della trasparenza fiscale in base alle nuove percentuali di partecipazione agli utili si avranno già dal periodo d’imposta 2018 e, dunque, Modello Redditi/2020).
Esempio: il Signor Bianchi entro il 31/12/2018 (con atto del 11/12/2018) cede la sua quota (50%) al figlio (che già deteneva il 30%). In tal caso, nel Modello Redditi /2019 (periodo d’imposta 2018), il figlio dovrà dichiarare l’80% dell’utile societario (l’altro 20% è dell’altro socio). Il padre uscente non deve dichiarare alcun reddito.