17 ottobre 2020

CFP: la liquidazione della società deve essere stata avviata dopo il 31 gennaio 2020

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata a fornire chiarimenti sul contributo a fondo perduto con tre risposte ad interpello. Dopo un breve riepilogo della disciplina si passerà all’analisi delle precisazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria.

Il contributo a fondo perduto -L’articolo 25 del DL Rilancio n.34/2020 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Tra i soggetti esclusi dal beneficio rientrano i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Requisiti -Il contributo spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Interpello n. 476/2020– L’istanza è stata presentata da una società che possiede tutti i requisiti per l’accesso al contributo, ma non avendo subito danni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid, ha dei dubbi in merito alla spettanza del beneficio. In particolare, i ricavi dell'anno 2019 sono pari a zero in quanto l'attività liquidatoria ha portato nell'anno alla vendita del cespite più importante e quindi inferiori a 5 milioni di euro, e la diminuzione del fatturato è superiore a 2/3.

In merito, con la circolare n. 22/2020, l’Amministrazione ha precisato che l’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell'eventuale residuo attivo tra i soci. In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ovvero al 31 gennaio 2020, non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Nel caso in esame, la fase di liquidazione della società è stata avviata prima della dichiarazione ufficiale dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero prima del 31 gennaio 2020. Pertanto la società non potrà fruire del contributo a fondo perduto.

Interpello n. 477/2020 - Con la risposta n. 476, l’Agenzia delle Entrate torna sui requisiti di accesso al finanziamento straordinario. Nello specifico, la società istante consortile di distributori di carburanti chiede chiarimenti in merito al limite di Euro 5 milioni per poter richiedere il contributo.

L’Amministrazione, nel fornire risposta all’istanza di interpello, richiama le precisazioni riportate nella Circolare n.15/2020, ovvero che per i distributori di carburante occorre far riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del DPR n. 600/1973. Il rinvio alla nozione di ricavi è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi per l'accesso al contributo.

Pertanto, la società consortile può determinare la soglia massima dei ricavi assumendo quelli percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, con le stesse modalità con cui la stessa società determina i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui al comma 10 dell’articolo 18.

Interpello n. 478/2020 – In tale interpello, invece, una società, attiva dal 1994, ha iniziato un’attività secondaria di gestione di immobili a novembre 2019 e chiede se, considerata la forte crisi di tale settore, tale attività rientra nella soglia minima del contributo.

Nella Circolare n. 22/2020 l’Agenzia ha chiarito che “un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà - la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del DL Rilancio.
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