21 marzo 2025

Corretta applicazione del regime IVA in relazione agli imballaggi e recipienti non restituiti (returnablese)

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.76/2025 fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione del Decreto del Ministero e delle Finanze datato 11 agosto 1975

Autore: Luciana Giampà
L’Agenzia delle Entrate ritorna a fornire chiarimenti in tema IVA, in particolare in merito alla corretta applicazione del Decreto del Ministero delle Finanze dell’ 11 agosto 1975 in relazione agli imballaggi e recipienti non restituiti (returnables). È questo l’ambito di interesse della risposta ad interpello n.76 pubblicata il 20 marzo.

Il DM dispone una procedura semplificata in relazione agli imballaggi e recipienti non restituiti, di fatti, consente di emettere entro il 31 gennaio di ciascun anno, una sola fattura globale (di seguito “autofattura”) per tutte le consegne effettuate nell’anno precedente, al netto dei resi.

Il caso

L’istanza è avanzata da una società che opera nel settore del beverage in Italia che ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme di cui al citato DM, in particolare se possa applicare, nella determinazione della base imponibile per l’emissione della fattura riepilogativa annuale, il valore “mercuriale”, in luogo del valore delle cauzioni. Il secondo quesito, invece, è relativo al comportamento da adottare, sempre nell’ambito della procedura semplificata, nel caso di Returnables restituiti oltre l’anno e per i quali si sia già provveduto alla regolarizzazione tramite autofattura.

Parere dell’Agenzia delle Entrate, quesito n.1

L’Amministrazione finanziaria ricorda preliminarmente che ai fini IVA, la disciplina di cessione degli imballaggi varia a seconda che sia stata o meno pattuita la resa degli stessi (risoluzione n.10/E/2022). Secondo quanto disposto dal DPR n.633/1972, il cedente può emettere un’unica fattura entro il 31 gennaio di ciascun anno relativa alle cessioni di imballaggi e recipienti non restituiti, a condizione di osservare i seguenti adempimenti:
  • a) le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l’imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d’imposta;
  • b) il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all’imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giusta le annotazioni effettuate nel registro;
  • c) la base imponibile è calcolata in relazione all’ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi di diversi tipi di imballaggi e recipienti;
  • d) la fattura, in luogo dell’indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento.
In merito ai criteri di determinazione della base imponibile per le cessioni di imballaggi e recipienti, il Ministero delle Finanze con Risoluzione n.503502/1975 ha precisato che con l’espressione “ammontare della cauzioni” non si intende riferirsi al cd. “deposito cauzionale” fissato dalle parti, che può essere meramente simbolico, ma al prezzo effettivo che viene corrisposto dall’impresa che non restituisce gli imballaggi o i recipienti afferenti i prodotti acquistati. Pertanto, l’ammontare di questa base imponibile è costituto dal prezzo pattuito o, in mancanza, dal valore normale dei beni in questione calcolato.

Alla luce di quanto premesso, l’Agenzia ritiene che ove le parti non abbiano pattuito un prezzo specifico, il valore “mercuriale” possa essere utilizzato, in luogo del valore della e cauzioni, per determinare la base imponibile della fattura riepilogativa annuale di cui al DM 11 agosto 1975, nel presupposto che lo stesso, come asserito nell’istanza in oggetto, sia effettivamente rappresentato dal valore normale degli imballaggi non restituiti.

Quesito n.2, la risposta dell’Agenzia

In merito al secondo quesito avanzato nell’istanza, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che si ritiene possibile riconoscere, nella restituzione dell’imballaggio a suo tempo fatturato al cliente, il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Infatti, così come la mancata restituzione del Returnables rappresenta il presupposto inderogabile per la configurazione di una operazione imponibile di cessione degli imballaggi non restituti, con conseguente obbligo di autonoma fatturazione nei confronti del cessionario, la successiva restituzione degli stessi, in aderenza all’originario patto di resa, può essere configurata, nella logica del sistema, come una causa di sopravvenuta nullità dell’operazione sopra menzionata.

Pertanto, si ritiene che qualora il cliente restituisca il Returnables, l’istante possa rettificare, mediante la procedura di variazione, quanto già fatturato e contabilizzato. In questo caso, la società dovrà procedere ad annotare le restituzioni che hanno dato luogo alla variazione, incrociandole con le consegne dei recipienti e degli imballaggi a suo tempe effettuate e risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l’imballaggio e i recipienti stessi afferiscono, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio per aliquota d’imposta.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy