29 marzo 2018

Il Transfer pricing abbandona la mediana

Autore: Silvia Bettiol
Come noto, l’art. 110 co. 7 del TUIR prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato appartenenti al gruppo sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

L’ultimo periodo del comma 7 prevede che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma".

Il 21 febbraio 2018 il MEF ha reso pubblico il decreto ministeriale previsto dalla norma in forma di bozza.

In questa sede vogliamo soffermarci sull’art. 6, previsione che affronta la questione dell’intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza.

Può accadere, infatti, che l’Agenzia accerti l’impresa in materia di prezzi di trasferimento, ad esempio con il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method). In questo caso l’Ufficio elaborerà un campione di comparables per valutare la posizione del contribuente accertato. In questa analisi vengono generalmente evidenziati tre valori di riferimento ossia il primo interquartile, il terzo interquartile e la mediana. Nelle analisi di TP, l’insieme dei comparables al di sotto del primo interquartile e al di sopra del terzo interquartile vengono talora scartati dagli operatori in quanto considerati soggetti meno comparabili perché posti alle estremità.

Inoltre, l’Agenzia chiede in sede di accertamento, che il contribuente si collochi sul valore della mediana. Si tratta di un approccio che non trova riscontro nelle linee guida OCSE da ultimo diramate nel 2017.

Il decreto ministeriale recentemente emanato è ovviamente una bozza, per cui potrà essere oggetto di rettifiche. In questa sede, tuttavia, vogliamo evidenziare un passaggio che, in ragione del fatto che la bozza di decreto richiama anche il contenuto delle linee guida OCSE in materia di TP, offre interessanti spunti di riflessione.

L’art. 6, in particolare, evidenzia che “Si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato ai sensi dell’articolo 4, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all’operazione controllata, in esito all’analisi di cui all’articolo 3”.
L’indicazione è di estrema importanza in quanto emerge che, peraltro come già evidenziato da autorevole dottrina, l’uso della mediana non trova alcuna particolare giustificazione.

Ma vi è di più. La bozza di decreto non impone nemmeno di utilizzare il range di comparables compresi tra il primo ed il terzo quartile.
Potrà quindi accadere che l’analisi effettuata dall’Agenzia, nel caso in cui il contribuente ricada nell’intervallo pur non ponendosi sulla mediana, si trasformi da un possibile rilievo per lo scostamento rispetto la mediana citata, ad una legittimazione dell’operato del contribuente che come detto si colloca all’interno del campione.
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