L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 19/2021 ha chiarito che la cessione di oli vegetali, rientranti in quelli indicati dai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, è soggetta all’Iva agevolata al 10% esclusivamente nel caso in cui gli oli siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.
La richiesta di chiarimenti perviene da una società che svolge l’attività di commercio di oli vegetali puri, di cui alla Nomenclatura TARIC 1512 1910, sia nei confronti di operatori elettrici titolari di impianti con potenza installata non inferiore ad 1 kW, sia indirettamente nei confronti di intermediari, per chiedere se l’Iva agevolata sia applicabile per entrambe le cessioni.
Il n. 104), della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 % per le cessioni di oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw.
Con la Risoluzione n. 17/2013, sentita la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato affermato che gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili anche sotto il profilo dell’IVA agli oli indicati nel numero 104), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, alla cui cessione si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 %.
L’Agenzia ritiene che gli avverbi “direttamente o indirettamente” facciano riferimento non alle modalità di commercializzazione, bensì al procedimento di produzione dell’energia elettrica, a seconda che il bene sia utilizzato come combustibile in modo diretto, ovvero previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica.
Pertanto, è possibile fruire dell’aliquota Iva agevolata al 10 % per le cessioni di oli vegetali, rientranti in quelli indicati dai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, esclusivamente nel caso in cui gli oli siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.
Resta impregiudicata, in ogni caso, l’applicabilità del regime dei depositi IVA previsto dall’articolo 50-bis del DL n. 331/1993.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata