15 maggio 2018

Nuovi lavori temporanei: quando il datore di lavoro può essere esonerato

Autore: Debhorah Di Rosa
Il datore di lavoro iscritto all’INAIL è obbligato a denunciare all’Istituto anche i lavori di carattere temporaneo che saranno attivati nei trenta giorni successivi e il cui svolgimento è limitato nel tempo, anche nel caso in cui la data precisa di fine lavori non sia determinabile a priori.

La denuncia dei lavori di carattere temporaneo presuppone la riconducibilità dei lavori ad una voce di rischio già presente nell’ambito della PAT aziendale attiva presso la Sede INAIL competente in relazione alla sede legale o operativa del datore di lavoro: tutti i lavori a carattere temporaneo infatti saranno agganciati alla PAT preesistente, ma soltanto se i lavori denunciati con la denuncia di nuovo lavoro sono classificabili alla stessa voce della PAT gestita dalla sede INAIL dove il datore ha eletto la sede legale dell’azienda.

Caratteri essenziali della lavorazione - Affinché sia possibile effettuare la denuncia di nuovo lavoro temporaneo, i lavori da eseguire devono soddisfare due requisiti:
  • avere un termine finale determinato o determinabile, anche se si tratta di lavori di lunga durata;
  • essere classificabili in una voce di tariffa già presente nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) della sede INAIL in cui il datore di lavoro ha la propria sede di lavoro.

Procedura telematica di trasmissione - La DNL TEMP va inoltrata telematicamente entro trenta giorni dall’inizio dei nuovi lavori, non si tratta dunque di una denuncia preventiva. Nel modulo di domanda devono essere riportati i seguenti dati:
  • dati del committente;
  • località e la durata dei lavori;
  • descrizione dettagliata dei lavori, indicando non solo le fasi del processo produttivo, l'importo complessivo ed eventuali subappalti, ma anche quantità e tipologia dei macchinari che verranno utilizzati per il loro espletamento;
  • PAT di riferimento e l’indirizzo della sede INAIL competente;
  • numero complessivo dei lavoratori dipendenti e categorie assimilate, degli apprendisti e degli interinali che saranno occupati dalla ditta presso il luogo dei lavori, incluso il datore di lavoro se artigiano che partecipa direttamente alle lavorazioni;
  • ammontare complessivo presunto delle retribuzioni relative ai lavoratori e, se presenti, i codici fiscali e la retribuzione relativa al titolare artigiano, ai familiari coadiuvanti, ai soci delle imprese artigiane. A tal fine devono essere computate tutte le retribuzioni che si presume saranno erogate, ai lavoratori impegnati nel cantiere, dalla data di inizio lavori fino al 31/12 dello stesso anno, senza rapportarle alla effettiva durata del cantiere.

L’omessa denuncia all’INAIL dell’inizio di un nuovo lavoro temporaneo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 25,82 a 154,94 euro.

Esonero dall’obbligo di denuncia - Il datore di lavoro può richiedere all’INAIL l’esonero dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, purché questi siano comunque classificabili nell’ambito di una delle lavorazioni già denunciate, qualora:
  • nel cantiere non siano impegnate più di cinque persone e la durata non sia superiore a quindici giorni;
  • si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità;
  • se ne ravvisi l’opportunità per fatti comprovabili.

L’istanza prevede, però, che il datore di lavoro dichiari la sussistenza delle condizioni necessarie per l’ottenimento dell’esonero, includendo la descrizione dettagliata delle attività da svolgere: si avvia così un procedimento amministrativo che si conclude con l’emissione da parte della Sede INAIL competente del provvedimento di dispensa entro trenta giorni dall’istanza.

La dispensa dalla denuncia dei lavori temporanei riguarda solo la denuncia dei singoli lavori che richiedono l’impiego di non più di cinque persone e di durata non superiore ai quindici giorni, per specifica PAT e voce di tariffa.

In caso di mancanza dei presupposti per la concessione, la sede emetterà un provvedimento motivato di rigetto. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Presidente INAIL per il tramite della Direzione Regionale competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato.
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