In data 9 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate precisa, con la
Risposta n. 226, che non può essere applicato il regime di esenzione dall’IVA (di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972) ai corrispettivi se l’attività di raccolta delle giocate è svolta da un terzo su incarico del gestore.
Il caso
Due società, rispettivamente
istante e
committente, hanno sottoscritto un contratto di collaborazione per la gestione dell’attività di raccolta delle somme di denaro giocate mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Il Gestore, in forza di apposito contratto stipulato con una Società, è concessionario di Stato e opera in qualità di
Service per l’esecuzione della raccolta del gioco lecito mediante appositi apparecchi.
Tale attività è svolta sulla base di un
mandato senza rappresentanza e quindi per conto del Concessionario stesso.
Il Committente emette fattura nei confronti del Concessionario in esenzione da IVA e si chiede se anche ai corrispettivi,
che l’istante fattura al Gestore, sia applicabile il medesimo regime di esenzione dall’IVA.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
In linea generale, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972 sono esenti dall’IVA
“le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”.
Ma esaminando la fattispecie dell’Interpello in questione non è di immediata applicazione l’esenzione dell’Iva summenzionata: l’Amministrazione Finanziaria arriva ad una conclusione ben diversa. Il Gestore svolge attività sulla base di un mandato senza rappresentanza e quindi per conto del Concessionario stesso e suddetti apparecchi, di proprietà del Concessionario, sono collocati presso bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse, sale bingo e così via.
Il Committente emette fattura nei confronti del Concessionario in esenzione da IVA ma l’Amministrazione Finanziaria arriva ad affermare che
non può essere applicato il regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972
ai corrispettivi che l’istante fattura al Gestore perché risulta che la Società realizza una prestazione di servizi in favore del Committente, che a sua volta opera per conto del Concessionario ma in nome proprio, mentre il Concessionario non interviene in alcun modo nel rapporto instauratosi tra le anzidette parti.