In caso di scambio di partecipazioni, il regime di neutralità indotta, ex articolo n°177, comma 2, del TUIR, non è applicabile al conferimento di azioni in nuda proprietà se, con tale scambio, non si incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. Inoltre, sono da ritenersi esclusi dall’ambito applicativo della disciplina di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR, tutti i conferimenti di diritti parziari su azioni o quote qualora non vi sia il contestuale conferimento, nell’ambito della medesima operazione, degli specifici complementari diritti (rispettivamente, di nuda proprietà o di usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto la proprietà piena delle partecipazioni. È quanto emerge dalla
Risposta n° 290/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Quesito
Gli istanti ALFA, BETA e GAMMA sono soci della società DELTA S.p.A società non quotata, esercente attività di Holding di partecipazioni, appartenente alla famiglia degli istanti, che ha un capitale sociale di 3.000.000 di euro. ALFA, BETA e GAMMA detengono ognuno:
- la piena proprietà di azioni corrispondenti al 30% del capitale sociale, (per un totale del 90% del capitale sociale) aventi un valore fiscale pari a 15.493,71 euro ciascuno;
- la nuda proprietà di azioni corrispondenti rispettivamente al 3,34 % del capitale sociale per ALFA ed al 3,33% per BETA e GAMMA (per un totale pari al 10% del capitale sociale).
I diritti di usufrutto di tale ultime azioni, aventi un valore fiscale complessivo di euro 5.164,56 sono detenuti in parti uguali dai signori EPSILON e ZETA, genitori degli istanti.
Gli azionisti della DELTA S.p.A. sono titolari nelle medesime quote di partecipazione sopra rappresentate e, anche, dell’intero capitale sociale della società DELTA Immobiliare S.p.A., società non quotata esercente attività immobiliare di gestione di immobili propri. Nella medesima misura i signori EPSILON e ZETA detengono i diritti di usufrutto. La predetta ripartizione deriva dagli atti di donazione della nuda proprietà, da parte dei genitori in favore dei figli, per avviare il trasferimento dell’asse ereditario.
Gli istanti vorrebbero creare una struttura societaria a controllo verticale con il fine di collocare la partecipazione di controllo, detenuta in DELTA S.p.A., sotto il controllo di DELTA Immobiliare. La riorganizzazione societaria avverrebbe attraverso il conferimento congiunto delle partecipazioni detenute dagli istanti in DELTA Holding S.p.A. (società conferita) per il 90 % in piena proprietà e per il 10% in nuda proprietà -, nella DELTA Immobiliare (società conferitaria). A seguito del conferimento, gli istanti deterrebbero in quote paritetiche il capitale sociale di DELTA Immobiliare, socio di controllo della sub-holding DELTA Holding, mentre gli ascendenti (EPSILON e ZETA), resterebbero usufruttuari per il 10% delle partecipazioni detenute dai figli in DELTA immobiliare.
Gli istanti chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare - sotto il profilo interpretativo - il regime di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR all’operazione di conferimento a DELTA Immobiliare delle partecipazioni detenute in DELTA S.p.A. così come prospettata. In particolare chiedono, se:
- la procedura di scambio di partecipazioni di cui all’articolo 177 comma 2 del TUIR sia applicabile anche al conferimento di azioni in nuda proprietà – in assenza del contestuale conferimento di diritti di usufrutto – nel caso di conferimento congiunto (uno actu) di azioni in piena proprietà (90%) idonee a consentire l’acquisizione del controllo da parte della società conferitaria;
- la procedura di scambio di partecipazioni di cui all’articolo 177 comma 2 del TUIR si estenda anche alle azioni in nuda proprietà – in assenza del contestuale conferimento di diritti di usufrutto – nel caso di attribuzione ai nudi proprietari dei diritti amministrativi in base a convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 2352 del codice civile.
Parere dell’Agenzia
L’articolo 177, comma 2, del TUIR, prevede che
“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR è subordinata al ricorrere di due circostanze:
- i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
- mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
In mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della richiamata disciplina, il conferimento è soggetto alle ordinarie regole impositive di cui all’articolo 9 del TUIR.
In relazione al requisito di cui al punto 2), la disposizione nulla prevede riguardo alla consistenza delle partecipazioni dei soci della società conferita, motivo per cui il requisito del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile poteva ritenersi validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proveniva da più soci titolari di quote della società conferita. Il principio veniva espresso a condizione che detta acquisizione avvenisse uno actu, ovvero attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o incremento del controllo della società scambiata.
Sono da ritenersi in ogni caso esclusi dall’ambito applicativo della disciplina di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR, tutti i conferimenti di diritti parziari (di usufrutto o di nuda proprietà priva del diritto di voto) su azioni o quote qualora non vi sia il contestuale conferimento, nell’ambito della medesima operazione, degli specifici complementari diritti (rispettivamente, di nuda proprietà o di usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto la proprietà piena delle partecipazioni.
Nell’ipotesi in esame il requisito del controllo è carente rispetto alle partecipazioni conferite in nuda proprietà, in assenza del contestuale conferimento (sulle stesse), dei diritti di usufrutto, proprio perché prive del diritto di voto.
In mancanza di quest’ultimo diritto, il conferimento di azioni resta un mero conferimento di nuda proprietà, insuscettibile di incrementare la percentuale di controllo di DELTA S.p.A. in capo alla conferitaria DELTA Immobiliare.