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Non è possibile chiedere il rimborso dell'imposta di registro versata sulla base di un avviso di liquidazione ritualmente notificato che è divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. È quanto emerge dall’ordinanza n. 476/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Il caso - Con questa pronuncia la S.C. interpreta il regime transitorio dettato dall'art. 79 del D.P.R. n. 131 del 1986, che ha consentito ai contribuenti di usufruire delle disposizioni più favorevoli introdotte dal medesimo Decreto presidenziale anche in relazione a atti stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore (1/07/1986).
L’Agenzia delle Entrare ha chiesto alla Suprema Corte l’annullamento della sentenza con cui la Commissione Tributaria Centrale di Torino, nel respingere l’appello dell’ufficio, ha disposto il rimborso richiesto dal contribuente in materia di registro, ritenendo applicabile la norma più favorevole prevista dall’art. 79 d.P.R. n. 131/1986.
La difesa erariale, nel giudizio di fronte alla Suprema Corte, ha denunciato con successo la violazione di legge in relazione agli artt. 79 e 76 T.U.R. e 75 D.P.R. n. 634/72.
Gli Ermellini hanno spiegato che la “clausola di salvaguardia” (art. 79 D.P.R. 131/1986), che fa salvo il trattamento più favorevole introdotto dal D.P.R. n. 131/1986 rispetto a quello precedentemente previsto, dà sì la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta di registro già pagata, ma a condizione che - nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente - lo stesso sia stato tempestivamente impugnato alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Vale pertanto il principio per cui:
Nella specie la sentenza impugnata è risultata in contrasto con questi principi perché la parte ha presentato istanza di rimborso il 21/02/1986, in relazione all’imposta liquidata e assolta nel 1985 a seguito dell’avviso di liquidazione non opposto.
La Suprema Corte, in conclusione, decidendo nel merito, ha rigetto la domanda introduttiva del contribuente.