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I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis e hanno rilevato errori nella “comunicazione delle somme dovute” inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono ricorrere al servizio web “segnalazione di difformità”.
Le comunicazioni di responso - Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la c.d. “comunicazione delle somme dovute” ossia la lettera di responso con la quale informa i contribuenti circa l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla rottamazione-bis (D.L. 148/2017 e ss.mm.ii) presentata entro lo scorso 15 maggio; la stessa lettera di responso evidenzia altresì possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella rottamazione nonché gli importi da pagare e la data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione è accompagnata dai bollettini di pagamento legati al tipo di rateazione scelta dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta (da una a un massimo di 5 rate nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione nell’anno 2017 oppure da una a un massimo di 3 rate nel caso di cartelle contenenti carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016), oltre al modulo per l’addebito in conto corrente.
Se il contribuente ha rilevato delle differenze tra i dati delle cartelle/avvisi riportati nella Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia, e quelli che sono stati indicati nell’istanza di adesione è dunque possibile segnalare tali difformità attraverso apposito servizio web attivato dallo stesso agente della riscossione.
Segnalazione di difformità – Qualora, nella comunicazione ricevuta, il contribuente:
Attenzione rivolta alla scadenza del 31 luglio - Rimanendo sempre in tema di pagamenti, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis D.L. 148/2017 e ss.mm.ii devono ora rispettare senza minimi ritardi la prossima scadenza del 31 luglio che coincide: