12 maggio 2018

Rottamazione-bis: rush finale, adesione entro martedì 15

Calendario con adempimenti diversificati a seconda del riferimento temporale del carico

Autore: Andrea Amantea
Premessa – Siamo ormai agli ultimi giorni per la presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli riproposta dal D.L. 148/2017 e ss.mm.ii, il termine scade infatti martedì 15 maggio.
I contribuenti dunque stanno facendo le ultime verifiche e valutazioni circa la convenienza della presentazione dell’istanza, modello DA-2000/2017, soprattutto ponendo attenzione all’effettiva sostenibilità delle rate il cui pagamento è previsto in termini temporali piuttosto ristretti.

La presentazione del Modello DA2000/17 può avvenire attraverso il servizio “Fai DA Te” compilando il modello di adesione direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione. In alternativa è possibile scaricare il Modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al Modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se la richiesta di accesso alla Definizione agevolata, riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore” (vedi art.7 comma 1-bis Legge n° 3/2012)è necessario utilizzare lo specifico Modello DA-S.
Ma vediamo con attenzione quelli che sono i principali passaggi operativi che i contribuenti devono tenere bene a mente tenendo conto che ai fini del pagamento delle somme dovute per via della rottamazione non sarà possibile utilizzare in compensazione i crediti erariali risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

I carichi rottamabili - Il D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n°172/2017 ha riproposto la definizione agevolata dei ruoli meglio conosciuta come “rottamazione” prevedendo l’ammissione alla procedura per i carichi affidati all’Agente della Riscossione:
• dal 2000 al 2016: che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii., ossia per i quali non era stata presentata istanza di adesione alla prima finestra di definizione agevolata ovvero compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione delle previsioni del comma 8 dell'articolo 6 del D.L. 193 esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
• dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. A differenza di quanto previsto dal D.L. 193/2016 per i piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore dello stesso decreto).
L’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” all’Agente della Riscossione in quanto usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore (vedi Circolare A.D.E. 2/2017) non rilevando dunque la data di notifica della cartella esattoriale, avviso di addebito ecc.
La definizione Agevolata, c.d. rottamazione dei ruoli, permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale, accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS, di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare: le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora.
Carichi esclusi dalla rottamazione – I carichi esclusi per peculiarità proprie dalla rottamazione-bis sono quelli già individuati dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. per la prima finestra di rottamazione; non rientrano nell’ambito agevolativo:
• le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, (( lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
• l’Iva riscossa all'importazione;
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi (dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 );
• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito mdi provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché;
• le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Come specificato nella Circolare A.D.E. n°2/e2017 sono inoltre escluse dalla definizione agevolata, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea espressamente menzionate, in quanto non rientrano nella disponibilità statale, i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione.

La presenza di contenziosi in corso - Il ricorso alla definizione agevolata comporta la rinuncia ad eventuali contenziosi in corso aventi ad oggetto specifici carichi per i quali si decide di presentare apposita istanza. La dichiarazione di voler rinunciare al contenzioso in essere, espressa nel modello di adesione, non configura necessariamente la rinuncia al ricorso di cui all’art.44 del D.Lgs. 546/92; ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto (Agenzia delle Entrate Circolare n°2/E 2017). L’efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della Riscossione o l’A.D.E. o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere (ART.46 D.Lgs. 546/92) qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sostanza il contribuente che presenta l’istanza potrebbe continuare ad essere parte attiva nel processo tributario per quelle somme riconducibili allo stesso atto impositivo, per il quale si richiede la rottamazione ma che non sono state ancora affidate all’Agente della Riscossione (si pensi ad esempio ad un accertamento in pendenza di giudizio di 1° grado).

Procedure esecutive in essere - In seguito alla presentazione dell’istanza di adesione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta istanza e l'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi oggetto di istanza non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, solo se: non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
E’ necessario dunque che le medesime azioni non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale; rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” anche: i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter, già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione; i pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.
Per pignoramenti ex art. 72-bis “già notificati” si intende quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Le maggiori somme versate in forza di tali procedure rispetto a quelle dovute in via agevolata saranno oggetto di rimborso in capo al debitore.

Non rientrano invece tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l’avvio o la prosecuzione: la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente della Riscossione; le azioni di tipo conservativo. Per entrambe la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l’avvio né la prosecuzione di quelle in essere.
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