Con la Risoluzione n. 78 pubblicata in data 30 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate rende noto che per la fruizione delle agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana (ZFU) istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 è stato istituito il
codice tributo “Z162”.
Si rammenta che - ai sensi dell’articolo 1, comma 759, lettera a), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – le agevolazioni in commento spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007, che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella suddetta zona franca.
Sennonché, l’articolo 22-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha esteso le suddette agevolazioni ai professionisti.
Ebbene, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE, è stato istituito il seguente codice tributo:
- “Z162” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018”.
L’Amministrazione finanziaria precisa, infine, che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.