7 settembre 2021

CNDCEC: elezione del Revisore Unico e del supplente

Nel Pronto Ordini n. 166 chiarimenti anche sull’elezione del Comitato pari opportunità

Autore: Pietro Mosella
Nel caso di un Collegio formato da un solo componente, viene eletto quale Revisore Unico il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e quale supplente il candidato immediatamente successivo per ordine di voti ricevuti.

Qualora, invece, si presenti il caso in cui pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del Collegio e vengano pertanto eletti componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO) un numero di membri inferiori a quelli da eleggere (4 o 6, con esclusione del membro nominato dal Consiglio dell’Ordine), può farsi luogo ad elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per la prima elezione.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 166 del 6 settembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito a diversi quesiti pervenuti in materia di elezioni per i rinnovi dei Consigli degli Ordini territoriali, previsti per l’11 e il 12 ottobre 2021.

I quesiti – Al Consiglio Nazionale sono pervenuti tre quesiti da un Ordine territoriale, relativi a richieste di chiarimenti circa l’elezione del Revisore Unico e del supplente, l’elezione del CPO in caso di candidature inferiori al numero dei componenti, nonché sulla scelta del tecnico informatico nel voto elettronico. Nello specifico, è stato chiesto:
  1. se nell’ipotesi dell’elezione del Revisore Unico, il candidato debba presentare una propria lista contenente anche l’indicazione del supplente;
  2. se nell’elezione del CPO di 7 membri, è previsto un numero minimo di candidature e se, in caso di presentazione di candidature in numero inferiore a 6, si possa procedere alla nomina del CPO;
  3. se il tecnico informatico che dovrà supportare i componenti del seggio elettorale nell’elezione da remoto, sia a carico dall’Ordine e se, questo, debba garantire la presenza per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Elezione del Revisore Unico e del supplente – Per quanto concerne il primo quesito posto, per chiarire eventuali dubbi, il Consiglio Nazionale ricorda quanto disposto dall’articolo 27 del Regolamento elettorale, il quale prevede per l’elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico che il candidato debba presentare la propria candidatura singola, utilizzando il modello A1.

Non si deposita quindi una lista come, invece, avviene per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.

Nel caso di un Collegio formato da un solo componente - osserva ancora il CNDCEC - ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del Regolamento elettorale, viene eletto quale Revisore Unico il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e quale supplente il candidato immediatamente successivo per ordine di voti ricevuti.

Elezione del CPO in caso di candidature inferiori al numero dei componenti – Relativamente al quesito concernente l’elezione del CPO, quest’ultimo, quale organo del Consiglio dell’Ordine presso cui è istituito, è stato introdotto nell’ordinamento professionale dall'articolo 31-terdecies, comma 1, lett. a), D.L. n. 137/2020 che, a sua volta, ha introdotto all’articolo 8, del D. Lgs. n. 139/2005, il comma 1-bis. Detto comma prevede, infatti, che i CPO siano eletti con modalità stabilite con il Regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale che, nel caso di specie, è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2021.
Il Consiglio Nazionale ricorda che, in virtù di quanto stabilito dal comma 4-bis, dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 139/2005, un rappresentante del CPO è, inoltre, componente del Comitato nazionale pari opportunità, istituito presso il Consiglio Nazionale.

Il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei CPO descrive all’articolo 2 le finalità dello stesso quali, ad esempio, la promozione delle politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale.

Al successivo articolo 3 è previsto che i CPO, al fine di raggiungere le finalità istitutive, possano svolgere una serie di attività elencate dettagliatamente nel Pronto Ordini in commento: ad esempio, attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli iscritti nell’albo e dei tirocinanti al fine di individuare condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito.

Dal quadro normativo sopra riepilogato - come evidenzia il CNDCEC - emerge che i CPO siano organi necessari del Consiglio dell’Ordine, espressamente facenti parte dell’ordinamento professionale e la loro elezione sia obbligatoria.

Di conseguenza, in risposta al secondo quesito, qualora pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del Collegio e vengano, pertanto, eletti componenti del CPO un numero di membri inferiori a quelli da eleggere (4 o 6, con esclusione del membro nominato dal Consiglio dell’Ordine), secondo il Consiglio Nazionale si può ricorrere ad elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per la prima elezione. Nulla vieta, comunque, al detto Collegio di iniziare a svolgere le proprie attività se il numero degli eletti alla prima votazione (superiore alla maggioranza dei componenti) ne consente la valida costituzione.

Infine, il CNDCEC evidenzia che, nel caso in cui non pervenga alcuna candidatura per l’elezione del CPO, il Consiglio dell’Ordine dovrà provvedere ad indire nuove elezioni finalizzate alla nomina del CPO, sollecitando gli iscritti a presentare le candidature.

Scelta del tecnico informatico nel voto elettronico – In riferimento al terzo quesito, gli Ordini che optano per il voto elettronico, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento elettorale, devono individuare un tecnico informatico, non iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che assista a tutte le operazioni del seggio elettorale e che possa fornire la necessaria assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all’utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica.

Il tecnico informatico è scelto liberamente dal Consiglio dell’Ordine e può essere anche un dipendente/collaboratore dell’Ordine con le necessarie competenze per espletare le funzioni indicate. Il CNDCEC specifica, altresì, che la presenza del tecnico alle operazioni del seggio elettorale, è necessaria al fine di risolvere i problemi tecnici che potrebbero presentarsi (malfunzionamenti della strumentazione dell’Ordine, problemi di connessioni di rete, ecc.).
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